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PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Procedure Rimozione dell’Amianto: art. 256 D.Lgs. 81/2008

1) Lavori di demolizione o di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impinati, nonché dai mezzi di trasporto.

Per poter effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sia in matrice compatta che friabile di cui al punto 1, le imprese devono:

  • essere iscritte all’albo dei gestori rifiuti per attività di bonifica cat. 10A e/o 10B
  • avere dipendenti provvisti di patentino di abilitazione rispettivamente per coordinatori ed operatori addetti alla bonifica
  • avere dipendenti soggetti a regolare sorveglianza sanitaria da parte del medico competente  

Il datore di lavoro delle imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sia in matrice compatta che friabile, ai sensi dell’art. 256 D.Lvo n. 81 del 9/4/08, deve predisporre uno specifico Piano di lavoro. Il Piano di lavoro deve contenere informazioni relative a:

  • Natura dei lavori e loro durata presumibile
  • Luogo ove i lavori verranno eseguiti
  • Tecniche lavorative adottate
  • Misure per protezione e la decontaminazione degli addetti alla rimozione
  • Misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali
  • Caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare
  • Fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale 

Il Piano di lavoro deve essere presentato alla Unità Operativa Prevenzione Salute Ambiente Lavoro Territorialmente competente per la sede in cui verrà eseguita la bonifica, 30 giorni prima dell’inizio lavori.

La presentazione del Piano di lavoro non prevede il pagamento di alcuna tariffa.

I lavori potranno tacitamente iniziare solo dopo essere trascorsi 30 giorni dalla presentazione del piano di lavoro, previa comunicazione alla UOPSAL della data di inizio lavori, almeno 72 ore prima dell’effettivo inizio.

Nel caso di lavori di bonifica di amianto in matrice friabile la comunicazione della data di inizio lavori dovrà comprendere la data di esecuzione della prova collaudo cantiere.

Ai fini della certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati da amianto friabile, secondo il D.M. 6/9/94 (art.6), i tecnici del Laboratorio di Sanità Pubblica della ASL, a seguito di ispezione visuale da parte dei tecnici delle UOPSAL, effettuano campionamenti dell’aria degli ambienti confinati al fine di valutare l’eventuale presenza di fibre di amianto aerodisperse. L’analisi di tali campionamenti viene effettuata in microscopia elettronica da parte di ARPA ed il costo delle analisi è a carico del proprietario dell’ambiente bonificato.

Per gli edifici con aree di elevata estensione, destinati alla demolizione e/o ristrutturazione per la riedificazione, o per situazioni di modesta rilevanza, potranno essere adottati criteri di semplificazione rispetto a quanto previsto dall’art.6 del DM 6/9/94, adeguandoli caso per caso alla particolarità della situazione.

Le procedure operative di rimozione e le misure di sicurezza da adottare durante gli interventi di rimozione amianto, dovranno rispettare quanto indicato nel D.M. 6/9/94, nelle “Linee guida per la gestione del rischio amianto” di cui alla D.G.R. n. 8/6777 del 12 marzo 2008, e nel Titolo IX, capo III del D.Lvo n. 81 del 9/4/08.

Il piano di lavoro può essere redatto secondo la modulistica riportata in Allegato 3 delle “Linee guida per la gestione del rischio amianto” di cui alla D.G.R. n. 8/6777.
 

2) Lavori di sovracopertura, confinamento ed incapsulamento di amianto in matrice compatta, attività di manutenzione non saltuaria su materiale non friabile, non comportanti rimozione, trattamento e smaltimento di lastre a terra, sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni.

Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, prima di effettuare i lavori di cui al punto 2, ai sensi dell’art. 250 del Dlvo 81/2008 e delle Linee guida per la gestione del rischio amianto, presenta una Notifica alla Unità Operativa Prevenzione Salute Ambiente Lavoro Territorialmente competente per la sede in cui verranno svolti i lavori. La notifica deve comprendere una descrizione dei seguenti elementi:

  • Ubicazione del cantiere
  • Tipi e quantitativi di amianto manipolati
  • Attività e procedimenti applicati
  • Numero di lavoratori interessati data di inizio lavori e relativa durata
  • Misure adottate

La notifica può essere redatta secondo la modulistica riportata in Allegato 4 delle “Linee guida per la gestione del rischio amianto” di cui alla D.G.R. n. 8/6777
 
TARIFFE BONIFICA AMIANTO

  • Rilascio patentini di abilitazione alla bonifica e manipolazione di prodotti contenenti amianto. Euro 36,38
  • Certificato di restituibilità ambienti bonificati da amianto, escluso sopralluogo. Euro 51,97
  • Sopralluogo per ispezione visuale. Euro 41,58
Ulteriori risorse: